diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1218 del 05/09/1970 (Rv. 346858 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA - DETERMINAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA.*
Stato
decisa il 1970-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346858-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA - DETERMINAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA.*

In tema di immissioni in alienum, il legislatore non ha indicato una precisa misura in base alla quale possa aritmeticamente stabilirsi il limite di tollerabilita delle stesse, giacche in materia domina il criterio di relativita e della valutazione caso per caso, essendo affidato al giudice di merito un compito moderatore ed equilibratore da esercitarsi di volta in volta, con equo e prudente apprezzamento, in relazione alle singole situazioni ambientali e all'entita degli interessi in conflitto, tenendo conto altresi delle esigenze della convivenza sociale nonche della funzione sociale della proprieta. Stante l'impossibilita pratica di graduare la tollerabilita delle immissioni, una volta superato il limite di rottura l'intollerabilita deve intendersi tale nella sua interezza, e le conseguenze dannose vanno considerate nel loro complesso. Peraltro, poiche nella liquidazione del danno va tenuta presente la direttiva del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprieta, l'indennizzo previsto dalla legge deve esser liquidato necessariamente in via equitativa, e non rigidamente commisurandolo all'entita della lesione del diritto di proprieta. (V 4156-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)