Sez. 1, Sentenza n. 8076 del 27/08/1997 (Rv. 507197 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE | Contratti non ancora eseguiti da entrambi i contraenti - Obbligo di esecuzione sussistenza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE
L'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, alla quale non è applicabile il disposto dell'art. 72 legge fall., non sospende i rapporti in corso poiché la gestione dell'impresa continua, pur nel regime dei necessari controlli diretti a verificare e promuovere le condizioni per il ritorno alla normalità. Consegue che i contratti in corso non ancora eseguiti, in tutto o in parte, da entrambi i contraenti all'atto dell'ammissione alla procedura esigono l'adempimento. L'unitarietà del rapporto in corso e la unicità del debito per il corrispettivo della fornitura attrae poi l'intero rapporto nell'ambito della procedura ed esclude il credito dalla moratoria per l'intero ed unico corrispettivo, anche con riguardo ai ratei scaduti prima dell'ammissione alla procedura (nel caso di specie, relativo alla fornitura di impianti durante la procedura di amministrazione controllata, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso, in mancanza dell'autorizzazione del giudice a norma dell'art. 168, terzo comma, la prededuzione nel successivo fallimento dei ratei dell'unitario debito scaduti prima dell'ammissione alla procedura e ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., ammettendo il credito in prededuzione al passivo del fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)