Sez. 1, Sentenza n. 2037 del 05/06/1976 (Rv. 380865 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - CONTRATTI NON ANCORA ESEGUITI DA ENTRAMBI I CONTRAENTI - OBBLIGO DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - CONTRATTI NON ANCORA ESEGUITI DA ENTRAMBI I CONTRAENTI - OBBLIGO DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Nella procedura di amministrazione controllata i contratti non ancora eseguiti, in tutto o in parte, da entrambi i contraenti debbono ricevere esecuzione, senza che vi sia per il debitore e per il Commissario giudiziale una facolta di scelta come quella prevista per il curatore del fallimento (art 72 segg, legge fallimentare). Quindi, tranne i casi in cui l'insolvenza non concreti una causa di Estinzione del rapporto prevista dal codice civile, e salva la sospensione della prestazione a norma dell'art 1461 cod civ, il rapporto gia costituito esige l'adempimento, sempre che questo non consista nel pagamento di un creditore. (V 1588/69, mass n 340488).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 191 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)