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Sez. U, Sentenza n. 8593 del 01/10/1996 (Rv. 499850 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Violazioni, da parte del datore di lavoro pubblico, di obblighi inerenti al rapporto di pubblico impiego - Violazione di obblighi previdenziali e assistenziali - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie in tema di omessa assicurazione dei dipendenti ospedalieri contro le malattie riportate in servizio o a causa di servizio.
Stato
decisa il 1996-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499850-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per violazione di obblighi inerenti al rapporto di pubblico impiego, tra i quali rientrano sia gli obblighi previdenziali e assistenziali del datore di lavoro pubblico, sia quelli, pur sempre inerenti a un rapporto di pubblico impiego, destinati a far nascere un distinto rapporto assicurativo di natura negoziale (principio ribadito dalla S.C. in rapporto a controversia promossa per far valere la mancata assicurazione, a norma dell'art. 30 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, da parte di un'amministrazione ospedaliera, dei propri dipendenti contro le malattie riportate in servizio e per causa di servizio

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)