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Sez. U, Sentenza n. 11649 del 25/11/1993 (Rv. 484482 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Posizioni di diritti soggettivo perfetto per il dipendente - Condizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esercizio sul rapporto e non sugli atti - Conseguenza - Questione posta da domande dirette a conseguire l'esatto adempimento della P.A. oppure il risarcimento del danno - Natura di questioni patrimoniali conseguenziali - Esclusione - Estensione della predetta giurisdizione esclusiva - Necessità.
Stato
decisa il 1993-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484482-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

In tema di pubblico impiego, ove per il dipendente si configurino posizioni di diritto soggettivo perfetto (correlative a posizioni d'obbligo della P.A.) in quanto sorte direttamente dalla legge o da regolamenti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si esercita sul rapporto e non sugli atti (mediante annullamento di essi), con la conseguenza che non costituiscono questioni patrimoniali conseguenziali (ai fini della riserva della giurisdizione ordinaria contenuta nell'art. 7, terzo comma, della legge n. 1034 del 1971, la cui applicabilità ha come indefettibile presupposto l'illegittimità di un atto accertata in sede giurisdizionale o nell'esercizio di autotutela), e sono perciò devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le questioni poste da domande del dipendente medesimo che, sul presupposto dell'inadempimento della Pubblica Amministrazione, siano dirette a conseguire (dalla stessa P.A.) l'esatto adempimento oppure il risarcimento dei danni, qualunque sia l'entità della liquidazione richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)