Sez. L, Sentenza n. 476 del 20/01/1998 (Rv. 511748 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Addebiti - Prova - Indiziaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a sottrazioni di fondi con strumenti informatici da parte di impiegato di banca.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
L'onere di provare le circostanze di fatto costituenti la giustificazione di un licenziamento disciplinare può essere assolto mediante presunzioni, sempreché queste siano basate su fatti notori o su fatti acquisiti alla causa con i normali mezzi istruttori. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto provata la contestazione mossa ad un impiegato di banca di essere il responsabile di una serie di irregolari accreditamenti sul suo conto, eseguiti tramite terminale informatico, di somme di denaro abusivamente sottratte da altri conti, sulla base di un complesso di elementi accertati con precisione nella loro obiettiva esistenza e giustificanti nel loro complesso un giudizio di ragionevole certezza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)