Sez. L, Sentenza n. 419 del 18/01/1983 (Rv. 425220 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - RAPPORTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - CARATTERI- FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTROVERSIA DI LAVORO CONCERNENTE LE ASSENZE PER MALATTIA DEL LAVORATORE.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - RAPPORTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - CARATTERI- FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTROVERSIA DI LAVORO CONCERNENTE LE ASSENZE PER MALATTIA DEL LAVORATORE.*
In tema di prova per presunzioni non occorre che i fatti sui quali la presunzione si fonda siano tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, bastando che l'operata ingerenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza individuate dal giudice per giungere all'espresso convincimento circa tale probabilità di sussistenza e la compatibilità del fatto supposto con quello accertato. (nella specie, enunciando tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto la elevata percentuale di assenze per malattia del lavoratore, pari al 70% dei giorni di calendario e all'85% di quelli lavorativi, indice presuntivo sufficiente di una negativa incidenza sulla attività produttiva e sullo svolgimento regolare del lavoro nella azienda, in relazione al ricorso che aveva censurato esclusivamente un uso non corretto della prova per presunzioni ma non anche la ritenuta riconducibilità della cosiddetta "eccessiva morbilità" all'ipotesi di giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 della legge n. 604 del 1966). (V 1978/78, mass n 391340; (V 2525/76, mass n 381322).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)