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Sez. L, Sentenza n. 3198 del 02/04/1987 (Rv. 452264 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452264-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - LIMITI.*

In relazione all'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, la valutazione del giudice del merito circa l'assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell'Onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di recesso, nonché della impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in mansioni equivalenti a quelle del posto di lavoro soppresso, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. L'Onere probatorio del datore di lavoro, circa l'impossibilità di adibire a mansioni diverse - nel rispetto di principi stabiliti dall'art. 2103 cod. civ. - il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo, va contenuto, nonostante la sua rigorosità, entro limiti di ragionevolezza, nonché nell'ambito delle contrapposte deduzioni delle parti, e può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze probatorie di natura presuntiva ed indiziaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)