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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9228 del 03/04/2019 (Rv. 653359 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze - Indennità di esproprio - Imponibilità - Previsioni del piano regolatore generale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653359-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

Ai fini dell'assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme derivanti da cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva, conseguente ad un'occupazione d'urgenza divenuta illegittima, di terreni destinati ad opere pubbliche, ciò che conta è la collocazione dei suoli nelle zone omogenee (di tipo A, B, C, D) di cui all'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, non la loro vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)