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Sez. 3, Sentenza n. 2661 del 25/08/1962 (Rv. 253968 - 01)

FALLIMENTO - REVOCA - IN GENERE - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO - PRESUPPOSTO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI REVOCA - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO ANTERIORMENTE DAL FALLITO - ANALOGO RICORSO DEL CURATORE - INAMMISSIBILITA DEL PRIMO.*
Stato
decisa il 1962-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253968-01

FALLIMENTO - REVOCA - IN GENERE - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO - PRESUPPOSTO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI REVOCA - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO ANTERIORMENTE DAL FALLITO - ANALOGO RICORSO DEL CURATORE - INAMMISSIBILITA DEL PRIMO.*

La revoca del fallimento comporta la cessazione degli effetti sia personali sia patrimoniali che del fallimento sono propri, ma solo quando la sentenza che l'abbia disposta sia passata in cosa giudicata ed in ogni caso sempre rimanendo salvi gli effetti degli Atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari: e inammissibile, pertanto, per difetto di capacita processuale, il ricorso per Cassazione proposto in proprio dal fallito prima del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, ove il curatore abbia proposto ricorso per lo stesso oggetto e lo stesso fine. (V 667/62, 2307/60, 2208/58, 135/57, 1229/54, 26/46).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)