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Sez. 3, Ordinanza n. 19293 del 03/10/2005 (Rv. 585103 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Disposizione dell'art. 21 L.F. - Applicabilità anche alla liquidazione coatta amministrativa - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585103-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

Ancorché l'art. 21 della L.F. non sia richiamato dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, il principio in esso previsto deve ritenersi applicabile, ricorrendo una "eadem ratio", anche alle vicende concernenti l'illegittimità di tale procedura concorsuale minore, sia che esse afferiscano al provvedimento di messa in liquidazione, sia che riguardino l'eventuale sentenza dichiarativa dell'insolvenza. Ne consegue che, qualora avverso un provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa penda avanti all'A.G.O. (dopo positivo regolamento di giurisdizione) un giudizio di accertamento della sua giuridica inesistenza (promosso dall'ex amministratore contro la gestione liquidatorie e l'autorità amministrativa), poiché, in applicazione dell'art. 21 citato, gli effetti della sentenza di accertamento della inesistenza del provvedimento di liquidazione amministrativa (peraltro destinati a prodursi solo al momento del passaggio in cosa giudicata) non sono configurabili come retroattivi, nel senso che non eliminano gli effetti dello svolgimento dell'attività da parte degli organi della gestione liquidatoria, non è sostenibile, perché sarebbe contraddittorio, che la previsione del loro verificarsi possa giustificare la sospensione del giudizio, nel quale la gestione liquidatoria abbia fatto valere verso un terzo un diritto dell'impresa assoggettata alla liquidazione, pur se in esso sia intervenuto l'ex amministratore della società "in bonis" assumendo l'inesistenza del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)