Sez. L, Sentenza n. 7331 del 25/07/1998 (Rv. 517503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamenti discriminatori - "Partecipazione ad attività sindacali" - Interpretazione - Presupposti - Accertamento - Giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad attività compiuta da dirigente sindacale nel corso di un'agitazione sindacale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di nullità dei licenziamenti discriminatori ai sensi dell'art. 4 legge n. 604 del 1966, l'espressione "attività sindacali" va intesa in senso ampio, comprensiva cioè non solo dell'attività esercitata per conto di un sindacato da parte dei suoi esponenti, ma anche di quei comportamenti che, al di fuori di iniziative formalmente assunte in sede sindacale, siano comunque diretti a far valere posizioni e relative rivendicazioni dei lavoratori dipendenti, con il consenso espresso o tacito di questi ultimi e in contrapposizione col datore di lavoro; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura discriminatoria del licenziamento intimato ad un rappresentante sindacale il quale, nel corso di un'agitazione sindacale, aveva impedito l'accesso delle macchine dei dirigenti al parcheggio riservato, invitando gli altri dipendenti non autorizzati ad entrare nel suddetto parcheggio rifiutando le generalità al personale aziendale che le richiedeva).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)