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Sez. L, Sentenza n. 12710 del 16/12/1997 (Rv. 510955 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamenti discriminatori - "Partecipazione ad attività sindacali" - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Rivendicazione in proprio in via giudiziale di una pretesa nei confronti del datore di lavoro - Configurabilità dell'esercizio di "attività sindacali" ai fini della tutela di cui all'art. 4 legge 604 del 1966 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510955-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di nullità dei licenziamenti discriminatori ai sensi dell'art. 4 legge n. 604 del 1966, l'espressione "attività sindacali" va intesa in senso ampio, comprensiva cioè non solo delle attività esercitate per conto di un sindacato da parte dei suoi esponenti, ma anche di quei comportamenti che, ancorché al di fuori di iniziative formalmente assunte in sede sindacale, siano comunque diretti a far valere posizioni e relative rivendicazioni dei lavoratori dipendenti, con il consenso espresso o tacito di questi ultimi, e in contrapposizione col datore di lavoro; è tuttavia necessario che si tratti di iniziative assunte a sostegno di tutti o di altri lavoratori dell'azienda. Pertanto non può ricondursi alla previsione del citato art. 4 l'attività del lavoratore che, in proprio e in via giudiziale, abbia esercitato pretese comuni ad altri lavoratori.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)