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Sez. L, Sentenza n. 2335 del 19/03/1996 (Rv. 496449 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamenti discriminatori - "Partecipazione ad attività sindacali" quale causa del licenziamento - Interpretazione estensiva della dizione legale - Ammissibilità - Iniziative a sostegno di rivendicazioni collettive assunte da lavoratori non sindacalisti - Rilevanza - Accertamenti del giudice di merito - Oggetto - Specificità.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496449-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Nell'ambito dell'art. 4 della legge n. 604 del 1966, relativo alla nullità dei licenziamenti discriminatori, l'espressione "partecipazione ad attività sindacali" ha un significato ampio, comprensivo non solo delle attività esercitate da lavoratori sindacalisti, ma anche dei comportamenti che, al di fuori di iniziative assunte in sede sindacale, siano comunque diretti a far valere posizioni e relative rivendicazioni dei lavoratori dipendenti, con il consenso espresso o tacito di questi ultimi e in contrapposizione al datore di lavoro, cosicché deve essere considerato alla stregua di un licenziamento determinato dal motivo illecito considerato dalla disposizione in esame quello intimato ad un lavoratore per la sola ragione di avere assunto iniziative a sostegno di tutti i lavoratori, a prescindere dalla fondatezza o meno delle rivendicazioni stesse (sempreché esse non integrino veri e propri inadempimenti contrattuali da parte del lavoratore). Ne consegue che il giudice di merito è chiamato a compiere, con un'analisi particolarmente incisiva, gli accertamenti necessari al fine conoscere la natura, l'oggetto e le modalità dell'attività sindacale posta in essere dal lavoratore e di verificare se il suo licenziamento sia stato determinato da un intento di ritorsione all'attività medesima.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)