Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 21/01/2010 (Rv. 611048 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE | Configurazione come responsabilità oggettiva - Sussistenza - Nozione - Definizione - Esonero da detta responsabilità del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento sul bene - Condizioni - Riconducibilità dell'evento alla sussistenza di caso fortuito ovvero al fatto del terzo o del danneggiato - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE
La responsabilità oggettiva, posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento per rovina di edificio (o di altra costruzione) ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., può essere esclusa soltanto dalla dimostrazione che i danni causati dalla rovina dell'edificio non siano riconducibili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenti i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)