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Sez. 3, Sentenza n. 8876 del 08/09/1998 (Rv. 518667 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA | Rovina di edificio - Nozione - Esenzione del proprietario da responsabilità - Onere di detta prova - Oggetto.
Stato
decisa il 1998-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518667-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA

In virtù dell'art. 2053 cod. civ. - che integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l'applicazione della stessa disposizione - sussiste la responsabilità del proprietario per il caso di danni provocati a terzi quale conseguenza della rovina dell'edificio, intendendosi come tale ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati; responsabilità dalla quale il proprietario dell'edificio può andare esente solo fornendo la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione"

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)