Sez. 2, Sentenza n. 4673 del 26/01/1979 Ud. (dep. 26/05/1979) Rv. 142039 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FATTA ALL'AUTORITA DI POLIZIA - RITRATTAZIONE - VALORE DI PROVA.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FATTA ALL'AUTORITA DI POLIZIA - RITRATTAZIONE - VALORE DI PROVA.*
La chiamata di correo, fatta all'autorita di polizia, puo acquistare valore probatorio e, quindi, costituire fonte di convincimento per il giudice, quando, ancorche successivamente ritrattata, attraverso una seria disamina, risulti, in relazione ad altre risultanze processuali, verosimile ed inconfutabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)