Sez. 3, Sentenza n. 4248 del 21/06/1983 (Rv. 429180 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME - ATTO DI CITAZIONE - NECESSITÀ - DEPOSITO - TERMINE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME - ATTO DI CITAZIONE - NECESSITÀ - DEPOSITO - TERMINE.*
In tema di controversie previste dall'art. 409 cod. proc. civ., tutti gli Atti processuali dei due gradi del giudizio di merito debbono, nella Forma, adeguarsi al rito prescelto dall'attore con l'introduzione del giudizio in prime cure, fino a quando non intervenga un apposito provvedimento correttivo del giudice, ex art. 426 cod. proc. civ. e, successivamente a questo, debbono adeguarsi a quello con esso adottato, senza possibilità, nell'un caso e nell'altro, di anticipazioni o deroghe da parte di alcuno dei contendenti, nemmeno in Sede di proposizione dell'atto di gravame. Pertanto, qualora la causa sia stata trattata e definita in primo grado col rito ordinario, l'atto di appello è rituale se proposto con citazione ad udienza fissa e depositato nel termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ. (Conf 5919/82, mass n 423679).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)