Sez. 3, Sentenza n. 3913 del 03/07/1984 (Rv. 435866 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - IMPUGNAZIONI - CITAZIONE AD UDIENZA FISSA - NECESSITÀ - CAMBIAMENTO DEL RITO IN APPELLO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - IMPUGNAZIONI - CITAZIONE AD UDIENZA FISSA - NECESSITÀ - CAMBIAMENTO DEL RITO IN APPELLO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*
Qualora una controversia agraria sia stata trattata nel giudizio di primo grado con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, l'impugnazione, quale che sia l'oggetto di essa, deve essere proposta con citazione ad udienza fissa da notificare nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., non richiedendosi, ai fini della sua tempestività, l'avvenuto deposito di essa in cancelleria negli stessi termini. In questa ipotesi, il giudice di appello deve, in applicazione dell'art. 439 cod. proc. civ., disporre il cambiamento del rito, proseguendo il giudizio con il rito del lavoro. (Conf 4248/83, mass n 429180; (Conf 4621/83, mass n 429499; (Conf 1295/82, mass n 419175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)