Sez. 5 - , Sentenza n. 25658 del 15/10/2018 (Rv. 651061 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | IVA - Prestazione pubblicitaria - Requisito della territorialità - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
In tema di imponibilità ai fini IVA, la prestazione pubblicitaria eseguita mediante diffusione del messaggio pubblicitario per il tramite di mezzo radiotelevisivo ubicato in Italia a un'impresa, anch'essa ubicata in Italia, a sua volta incaricata di svolgere servizi pubblicitari, prima di essere fatturata da quest'ultima al committente della pubblicità, è munita del requisito della territorialità, benché sia indirizzata e giunga anche ad utenti ubicati fuori dal territorio dell'Unione europea, in quanto, come è stato chiarito anche dalla Corte di Giustizia, per paese all'interno del quale hanno luogo l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego, in base all'art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, s'intende, in materia di prestazioni pubblicitarie, il paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari, a prescindere dalla circostanza che tale diffusione si propaghi, data la natura del mezzo, anche in altri Stati.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)