Sez. 5 - , Sentenza n. 20257 del 31/07/2018 (Rv. 650150 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | Prestazioni pubblicitarie rese in favore di destinatario stabilito in uno Stato extra UE - Assoggettamento ad I.V.A. - Condizioni ex art. 7, comma, 4, lett. f, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione vigente anteriormente alla modifica apportata dal d. lgs. n. 18 del 2010 (- Fattispecie).
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
In tema di IVA, quando il destinatario di prestazioni pubblicitarie è stabilito fuori del territorio della Unione Europea, trova applicazione il principio di territorialità sancito dall'art. 7, comma 4, lett. f), del d.P.R. n. 633 del 1972 – nella formulazione applicabile "ratione temporis" anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 18 del 2010 – in forza del quale dette prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro, tale dovendosi intendere, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 19 febbraio 2009, in causa C-1/08), il Paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari oggetto della prestazione.(Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha escluso l'imponibilità ai fini IVA delle prestazioni pubblicitarie erogate da soggetti aventi sede in Italia in favore di un soggetto non appartenente all'Unione europea in quanto le stesse venivano rese e diffuse in occasione di manifestazioni sportive internazionali in Stati extra UE, attraverso organismi di trasmissione e comunicazione dislocati in tutto il mondo).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, Decreto Legisl. 11/02/2010 num. 18, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)