diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 24969 del 06/11/2013 (Rv. 628898 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti - Sospensione delle azioni esecutive e cautelari ex art. 182 bis, sesto comma, legge fall. - Ricomprensione della procedura prefallimentare - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale ex artt. 27 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2013-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628898-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non implica la sospensione della procedura prefallimentare, non potendo a ciò condurre in'interpretazione estensiva dell'art. 182 bis, sesto comma, legge fall., laddove vieta l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari in presenza dell'istanza di sospensione proposta dal debitore: da un lato, infatti, il procedimento prefallimentare non ha natura esecutiva e cautelare, ma natura cognitiva piena e, dall'altro, la menzionata interpretazione non sarebbe coerente con il sistema, che non consente la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. della procedura prefallimentare a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo. Né la disciplina di cui all'art. 182 bis cit., può dirsi, per ciò solo, indeterminata, sicché è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 27 e 111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 bis com. 1, Legge Falliment. art. 182 bis com. 6, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)