Sez. L, Sentenza n. 3370 del 06/06/1985 (Rv. 441044 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE - SUCCESSIVAMENTE ALLA COMPARSA DI RISPOSTA - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE SUCCESSIVA ALL'ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - TARDIVITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE - SUCCESSIVAMENTE ALLA COMPARSA DI RISPOSTA - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE SUCCESSIVA ALL'ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - TARDIVITÀ.*
Mentre il divieto di proporre domande nuove nel giudizio d'appello è connesso al principio dell'obbligatorietà del doppio grado di giurisdizione e la sua violazione dà, quindi, luogo ad una nullità rilevante d'ufficio, il divieto di proporre la domanda riconvenzionale, successivamente alla comparsa di risposta, stabilito dall'art. 168 cod. proc. civ. è posto - invece - a tutela del diritto di difesa delle parti, sicché la sua violazione deve essere eccepita dalla controparte prima di aver accettato il contraddittorio sulla riconvenzionale stessa, con la conseguenza che, quando la domanda riconvenzionale è proposta nel corso del giudizio tardivamente, questa tardività va eccepita tempestivamente dalla controparte ai fini della relativa dichiarazione d'inammissibilità, non essendo rilevante d'ufficio. (Conf 3221/82, mass n 421170).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)