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Sez. 3, Sentenza n. 4357 del 25/07/1984 (Rv. 436260 - 01)

LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CONTROVERSIE TRA LOCATORE CEDUTO E CONDUTTORE CESSIONARIO - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - RIFERIMENTO ALL'ART. 20 COD. PROC. CIV., IN RELAZIONE AL CONTRATTO ORIGINARIO CONCLUSO TRA IL LOCATORE - CEDUTO ED IL PRIMO CONDUTTORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436260-01

LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CONTROVERSIE TRA LOCATORE CEDUTO E CONDUTTORE CESSIONARIO - GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - RIFERIMENTO ALL'ART. 20 COD. PROC. CIV., IN RELAZIONE AL CONTRATTO ORIGINARIO CONCLUSO TRA IL LOCATORE - CEDUTO ED IL PRIMO CONDUTTORE - NECESSITÀ.*

Ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (applicabile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 73, anche ai contratti in corso al momento di entrata in vigore della stessa legge), la cessione, da parte del conduttore, del contratto di locazione (di un immobile adibito ad uso non abitativo), cui si accompagni la cessione o la locazione dell'azienda, si perfeziona con l'incontro delle volontà del cedente e del terzo, indipendentemente dal consenso del locatore, atteso che la comunicazione prevista in favore del medesimo è finalizzata unicamente a rendergli opponibile la cessione. Ne consegue che, ai fini della Determinazione della Competenza territoriale, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., in ordine alla controversia tra locatore-ceduto e conduttore-cessionario, deve farsi riferimento solo al contratto originario, concluso tra il locatore-ceduto ed il primo conduttore. (V 3985/82, mass n 421941; (V 4025/76, mass n 382688).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)