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Sez. 3, Sentenza n. 4025 del 05/11/1976 (Rv. 382688 - 01)

AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE PREVISTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 19 DEL 1963 - NECESSITA - ESCLUSIONE - OMESSA COMUNICAZIONE - FACOLTA DEL LOCATORE - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382688-01

AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE PREVISTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 19 DEL 1963 - NECESSITA - ESCLUSIONE - OMESSA COMUNICAZIONE - FACOLTA DEL LOCATORE - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - CONDIZIONI.*

La sublocazione dell'immobile nonostante il divieto pattuito nel contratto di locazione, o la cessione della locazione operate dal conduttore nell'Esercizio della facolta attribuitagli dall'art 5 della legge 27 gennaio 1963, n 19, non devono essere necessariamente precedute, a pena di invalidita, dalla comunicazione prescritta dalla stessa norma. Fino a quando il conduttore non fa la prescritta comunicazione, il locatore non puo considerarlo inadempiente, ma puo soltanto, dopo aver accertato la situazione venutasi a creare, notificare la sua opposizione, specificando i gravi motivi che la giustificano; e, solo quando sia accertata la ricorrenza dei gravi motivi addotti, puo essere risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore (o, dichiarando il locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa eventualmente esistente, o a mezzo di provvedimento costitutivo del giudice), con il conseguente venir meno del contratto di sublocazione o del contratto di cessione della locazione.*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)