Sez. 2, Sentenza n. 129 del 07/01/1983 (Rv. 424929 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UNA PENSILINA SU TERRAZZA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE DALLA FINESTRA DEL PROPRIETARIO DEL PIANO SOPRASTANTE - ESERCIZIO DI FACOLTÀ CONDOMINIALI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA POSSESSORIA - APPLICABILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UNA PENSILINA SU TERRAZZA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE DALLA FINESTRA DEL PROPRIETARIO DEL PIANO SOPRASTANTE - ESERCIZIO DI FACOLTÀ CONDOMINIALI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA POSSESSORIA - APPLICABILITÀ.*
L'apertura delle luci in un appartamento di proprietà esclusiva di un condominio edilizio, come l'esecuzione di manufatti (pensilina), rientra nel regime delle distanze legali, con la conseguenza che si applica anche sul piano possessorio la relativa disciplina e, pertanto, il condominio convenuto dal proprietario del piano soprastante per avere costruito una pensilina sulla propria terrazza in violazione delle norme sulle distanze dalla finestra dell'attore, non può validamente sostenere di aver agito in aderenza alle facoltà condominiali (feci sed iure feci) ex art. 1102 cod. civ., ancorché le vedute si aprano su un pozzo di luce condominiale. (V 1449/78 mass n 390831).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)