diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 140 del 20/01/1969 (Rv. 338040 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE O RICORSO AMMINISTRATIVO DEL CONTRIBUENTE - INTERRUZIONE A FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI - DECORRENZA DELLA NUOVA PRESCRIZIONE - DALLA DECISIONE DEL PROCEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338040-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE O RICORSO AMMINISTRATIVO DEL CONTRIBUENTE - INTERRUZIONE A FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI - DECORRENZA DELLA NUOVA PRESCRIZIONE - DALLA DECISIONE DEL PROCEDIMENTO.*

Dal coordinamento degli artt 140 e 141 della legge di registro con le innovazioni ad essa apportate dal RD 7 agosto 1936, n. 1639, discende che la domanda del debitore, cosi in via amministrativa che in via giudiziaria, tendente al rimborso od all'opposizione al pagamento di qualsiasi specie d'imposta (principale, complementare o suppletiva) interrompe la prescrizione per entrambe le parti del rapporto tributario (contribuente e finanza), fino alla definizione del procedimento amministrativo o di quello giudiziario. (V 1396-66 massima n 322772 1769-63 67-62).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)