Sez. 3, Sentenza n. 286 del 01/02/1974 (Rv. 367928 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI - EFFICACIA - PERSISTENZA EX ART 43 DLLT N 369 DEL 1944 - APPLICABILITA AI RAPPORTI COSTITUITI SUCCESSIVAMENTE ALLA SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI - EFFICACIA - PERSISTENZA EX ART 43 DLLT N 369 DEL 1944 - APPLICABILITA AI RAPPORTI COSTITUITI SUCCESSIVAMENTE ALLA SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO - CONDIZIONI.*
In forza dell'art 43 del dllt n 369 del 1944 l'efficacia normativa dei contratti collettivi, degli accordi economici e delle altre norme corporative ivi indicate, permane senza limiti di tempo ed anche riguardo ai rapporti costituiti dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, quando tali rapporti non siano riconducibili sotto la disciplina di contratti collettivi e di accordi economici stipulati successivamente, e cioe quando i nuovi accordi post-corporativi non siano applicabili al rapporto per difetto del presupposto della rappresentanza volontaria. (Conf 3407'71, mass n 354976).*
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)