Sez. 3, Sentenza n. 2710 del 15/12/2011 Cc. (dep. 23/01/2012) Rv. 251900 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Sottoprodotti di origine animale - Applicabilità della disciplina sui rifiuti - Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina sui rifiuti dettata da tale ultimo decreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Regolam. Consiglio CEE 03/10/2002 num. 1774
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)