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Sez. 1, Sentenza n. 9503 del 23/09/1998 (Rv. 519079 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Suolo in zona di rispetto cimiteriale - Edificabilità - Esclusione - Eventuale inserimento in area riservata ad edilizia economica e popolare - Irrilevanza - Edificabilità di fatto avulsa dall'edificabilità legale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519079-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

In relazione ad un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo, ai sensi dell'art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, legittimamente il giudice di merito ne esclude l'edificabilità, anche se il piano regolatore generale includa il suolo stesso in zona riservata ad edilizia economica e generale, attesa l'illegittimità di tale eventuale inclusione e la possibilità, in quella zona di rispetto, solo di un ampliamento di edifici preesistenti, previa autorizzazione prefettizia. Nè, a tal riguardo, è consentito far riferimento ad una pretesa edificabilità di fatto divergente da tale vincolo imposto dalla legge, in quanto il comma terzo dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 richiede che l'edificabilità di fatto si armonizzi con quella legale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)