Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 09/06/1997 (Rv. 505023 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 - Area edificabile - Nozione - Fondi a destinazione agricola o sottoposti a vincolo di inedificabilità - Disciplina ex legge n. 865 del 1971 - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, inserito con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, e poi modificato dall'art. 1 sessantacinquesimo comma della legge 28 dicembre 1995 n. 549, nel collegare l'indennità di espropriazione per le aree edificabili alla media tra valore venale e reddito dominicale rivalutato (primo comma) stabilendo per quelle non edificabili e per quelle agricole la persistente applicabilità delle regole del titolo secondo della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (quarto comma), adotta una propria nozione d'edificabilità, perché non considera all'uopo sufficiente l'edificabilità cosiddetta di fatto anche se divergente dalle previsioni degli strumenti urbanistici, ma richiede l'armonizzarsi delle possibilità legali e delle possibilità effettive di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo (terzo comma), e, pertanto, comporta l'assoggettamento a dette regole della legge del 1971, oltre che dei fondi che abbiano destinazione agricola sulla scorta della disciplina urbanistica, pure dei fondi che siano dalla medesima sottoposti a vincolo d'inedificabilità, a prescindere da un'eventuale situazione fattuale d'inosservanza di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)