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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10283 del 12/04/2019 (Rv. 653370 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Immobili rurali - Esenzione dall'ICI - Condizioni - Immobile iscritto ad una diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento catastale da parte del contribuente - Necessità - Fabbricati non iscritti in catasto - Accertamento della ruralità da parte del giudice - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2019-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653370-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 23, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)