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Sez. 6, Sentenza n. 11308 del 22/01/2015 Cc. (dep. 17/03/2015) Rv. 262832 - 01

ACQUE | Contravvenzione al divieto di opere nell'alveo dei fiumi - Natura - Reato permanente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262832-01

ACQUE

Il divieto di eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'autorità amministrativa, di cui all'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e delle opere non autorizzate poste in essere, mentre gli ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'eventuale intervento della P.A., tenuta, in attuazione dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale della libertà aveva disposto il sequestro preventivo di strutture lignee realizzate molti decenni prima presso la foce del fiume Tevere, ed utilizzate anche attualmente per la sosta e il rimessaggio delle imbarcazioni da diporto).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 93, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)