Sez. 3, Sentenza n. 1661 del 18/12/1998 Ud. (dep. 10/02/1999) Rv. 212650 - 01
ACQUE | Contravvenzione al divieto di opere nell'alveo dei fiumi - Natura _ Reato permanente.
ACQUE
Il divieto di eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'autorità amministrativa, di cui all'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e delle opere non autorizzate poste in essere, mentre gli ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'eventuale intervento della pubblica amministrazione, tenuta, in attuazione dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)