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Sez. 3, Sentenza n. 9143 del 26/06/1998 Ud. (dep. 05/08/1998) Rv. 211813 - 01

ACQUE | Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche R.D. 523 del 1904 - Divieti di cui all'art. 96 - Contravvenzione di divieto di lavori lungo alvei e sponde - Natura - Reato permanente.
Stato
decisa il 1998-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211813-01

ACQUE

Il reato di cui agli artt. 96 sub f) del R. D. 25 luglio 1904 n. 523 e 374 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F - costruzione di un fabbricato a distanza non legale dall'argine di un corso d'acqua - deve considerarsi permanente, perché la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori, che sigla solo la fase di consumazione dell'illecito, ma si protrae per tutta la durata degli stessi. La permanenza cessa con la sospensione dei lavori, con il sequestro dell'opera o con la sua ultimazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 378 CORTE COST., Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)