Sez. 5, Sentenza n. 5586 del 09/04/2003 (Rv. 562040 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Azioni non quotate in borsa e quote di società non azionarie - Determinazione del valore - Criteri - Disciplina ex art. 16, comma primo, lett. b), del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Interpretazione - Carattere innovativo rispetto al previgente art. 22 del d.P.R. n. 637 del 1972 - Configurabilità - Conseguenze - Poteri dell'amministrazione finanziaria - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI
In tema di imposta sulle successioni, ai fini della determinazione del valore delle azioni non quotate in borsa e delle quote di società non azionarie, l'art. 16, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, fa riferimento - con disposizione di carattere innovativo rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, che aveva riguardo alla "situazione patrimoniale" della società - al valore del patrimonio netto della società "risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti", e, solo in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società, al netto delle passività. Ne consegue che l'amministrazione finanziaria non può procedere autonomamente alla determinazione del valore delle quote, senza previamente contestare i criteri formali di redazione dell'inventario o del bilancio, ovvero la veridicità e fedeltà di questi ultimi, e tale disciplina non pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. (v. Corte cost., ord. n. 250 del 2002).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 22, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)