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Sez. 5, Sentenza n. 14173 del 24/09/2003 (Rv. 567126 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Valore del diritto degli eredi alla liquidazione di partecipazioni societarie - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567126-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI

Ai fini dell'imposta sulle successioni, il valore delle azioni non ammesse alla quotazione di borsa e delle quote di società non azionarie, comprese nell'attivo ereditario, deve essere determinato, ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. b), D.Lgs. n. 346 del 1990 (nel testo applicabile <ratione temporis>, prima della modifica di cui alla legge n. 342 del 2000), avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società, ossia assumendo quali elementi di valutazione i dati contabili desumibili dal bilancio di esercizio o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (salvi, il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare la veridicità delle risultanze contabili) e, in difetto di questi, al valore complessivo dei beni e diritti appartenente all'ente, detratte le passività. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria non può procedere autonomamente all'accertamento di maggior valore delle partecipazioni prescindendo dal bilancio e dall'inventario, ove (come nella specie) esistenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)