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Sez. 5, Sentenza n. 6498 del 19/05/2000 (Rv. 536682 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Valore del diritto degli eredi alla liquidazione di quote di società personali - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536682-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI

In base alla disciplina dettata dal nuovo testo unico delle disposizioni in tema di imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il D.Lgs. 346/90, la determinazione del valore del diritto degli eredi alla liquidazione di quote di società personali deve essere fatta secondo i criteri stabiliti per la determinazione del valore delle quote sociali (art. 18, primo comma, lett. d), il quale ultimo è quello "proporzionalmente corrispondente al valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato". Da ciò consegue che la determinazione del valore della quota sociale debba, anche ai fini successori, scaturire dal raffronto fra le attività e le passività sociali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)