Sez. 3, Sentenza n. 1427 del 24/09/1984 Cc. (dep. 12/10/1984) Rv. 166072 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - ARRESTI DOMICILIARI IN LUOGO DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - GIUDIZIO DI GRAVAME - CONCLUSIONI SCRITTE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - NULLITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - ARRESTI DOMICILIARI IN LUOGO DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - GIUDIZIO DI GRAVAME - CONCLUSIONI SCRITTE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - NULLITÀ.*
Nel giudizio innanzi al tribunale della libertà, concernente lo appello del pubblico ministero o dell'imputato avverso il provvedimento - emesso nel corso dell'istruttoria - relativo alla concessione o al diniego degli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare preventiva, il giudice, prima di deliberare, deve sentire il pubblico ministero, il quale, nei procedimenti in camera di consiglio deve proporre le sue conclusioni per iscritto. Nell'ipotesi in cui manchino dette conclusioni ricorre la nullità prevista dall'art. 185 n. 2 cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)