Sez. 2, Sentenza n. 1938 del 29/04/1985 Cc. (dep. 21/05/1985) Rv. 169355 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - GIUDIZIO DI GRAVAME - CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - ANCHE NEL CASO DI APPELLO DEL P.M. - OMISSIONE - NULLITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - GIUDIZIO DI GRAVAME - CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - ANCHE NEL CASO DI APPELLO DEL P.M. - OMISSIONE - NULLITÀ.*
Il principio stabilito dall'art. 76 cod. proc. pen., secondo il quale nel corso del procedimento penale il giudice non può deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge, trova applicazione, non risultando derogato dalla legge 12 agosto 1982, n. 532, istitutiva del tribunale della libertà, nei procedimenti incidentali in materia di libertà personale (artt. 263, 272 bis, 281 cod. proc. pen.) anche quando appellante è lo stesso P.m. la relativa omissione costituisce nullità di carattere assoluto, ex art. 185 n. 2 stesso codice, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Conf mass n 166862; (Conf mass n 166072; (Conf mass n 164225; (contra mass n 163558; (contra mass n 164928).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)