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Sez. 2, Sentenza n. 32 del 09/01/1985 Cc. (dep. 01/02/1985) Rv. 167642 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTI INCIDENTALI IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE DI CUI AGLI ARTT. 263, 281, 277 BIS COD. PROC. PEN. - PARERE DELL'ORGANO REQUIRENTE - NECESSITÀ ANCHE IN CASO DI GIUDIZIO ATTIVATO CON IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO.*
Stato
decisa il 1985-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167642-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTI INCIDENTALI IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE DI CUI AGLI ARTT. 263, 281, 277 BIS COD. PROC. PEN. - PARERE DELL'ORGANO REQUIRENTE - NECESSITÀ ANCHE IN CASO DI GIUDIZIO ATTIVATO CON IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO.*

Il principio contenuto nell'art. 76 cod. proc. pen., secondo cui ogni manifestazione di volontà del giudice che abbia efficacia dispositiva sul contenuto formale o sostanziale del rapporto processuale deve essere sempre preceduta dal parere dell'organo requirente, trova applicazione nei procedimenti incidentali in materia di libertà personale di cui agli artt. 263, 281 - 277 bis cod. proc. pen. anche quando sia il pubblico ministero con la propria impugnazione ad attivare il giudizio. (Conf mass n 166862; (Conf mass n 166072; (Conf mass n 164225).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)