Sez. L, Sentenza n. 7674 del 13/07/1995 (Rv. 493274 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Prosecuzione dell'attività lavorativa per incrementare l'anzianità contributiva - Disciplina ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Decorrenza della pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda - Carattere eccezionale - Applicabilità alla prosecuzione predetta per ragioni di fatto e non per esercizio dell'opzione ex cit. art. 6 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
L'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, come sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 1982 n. 54 - che attribuisce agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti la facoltà di proseguire l'attività lavorativa per incrementare l'anzianità contributiva fino a raggiungere eventualmente quella massima, e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età - nello stabilire, al quinto comma, che la pensione di vecchiaia, per i lavoratori che esercitano tale opzione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, detta una norma di stretta interpretazione perché "eccezionale" (art. 14 disp. prel. cod. civ.) rispetto all'art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155 sulla decorrenza delle pensioni di vecchiaia. Essa non è pertanto applicabile nel caso, affatto diverso, in cui l'attività lavorativa sia proseguita di fatto oltre il compimento dell'età pensionabile, richiedendosi invece che tale prosecuzione sia preceduta da un esercizio dell'opzione conforme alla disciplina sostanziale e procedimentale di cui ai commi precedenti richiamati dallo stesso quinto comma del citato art. 6 della legge n. 54 del 1982, dove si prescrive tra l'altro (secondo comma) che, per avvalersi della facoltà di opzione, il lavoratore deve darne comunicazione al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, coincidente con il compimento dell'età pensionabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Preleggi art. 14, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)