Sez. 2, Sentenza n. 840 del 10/02/1981 (Rv. 411330 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - PRONUNCIA DI UNA SENTENZA NON DEFINITIVA SULL'ESECUZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AZIONATO - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - DURATA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - PRONUNCIA DI UNA SENTENZA NON DEFINITIVA SULL'ESECUZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AZIONATO - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - DURATA.*
L'art 2945, terzo comma, cod civ, secondo cui, interrotta la prescrizione per mezzo di atto introduttivo di un giudizio, la Estinzione del processo lascia fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo, non regola gli effetti della interruzione della prescrizione per il caso in cui il processo siasi estinto dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva. In questo caso trova applicazione l'art 310 cod proc civ, secondo cui l'Estinzione del processo rende inefficaci gli Atti compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, ossia le sentenze idonee a formare la cosa giudicata, e quindi anche quella che abbia pronunciato sull'eccezione di prescrizione del diritto azionato, con la conseguenza che, persistendo l'efficacia degli Atti processuali compiuti in funzione di detta sentenza, l'effetto interruttivo, realizzatosi con l'atto introduttivo del giudizio, permane, a norma del secondo comma dell'art 2945, fino al momento in cui la sentenza non definitiva passi in giudicato a seguito della sentenza dichiarativa dell'Estinzione ed il decorso dei relativi termini d'impugnazione. (Conf 1736/75, mass n 375373).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)