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Sez. 2 - , Ordinanza n. 36626 del 14/12/2022 (Rv. 666420 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' | Usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. - Oggetto - Condizioni - Concreta destinazione del fondo all’attività agricola - Nozione - Utilizzabilità della nozione di impresa agricola - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666420-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA'

L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.

Legge 31/01/1994 num. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 10/05/1976 num. 346 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)