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Sez. U - , Ordinanza n. 21958 del 30/07/2021 (Rv. 661863 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Autorizzazione rilasciata da una società per azioni a partecipazione pubblica - Revoca - Azione risarcitoria - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661863-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere della controversia inerente la legittimità della revoca di un'autorizzazione rilasciata da una società per azioni a partecipazione pubblica, posta a fondamento di una domanda di risarcimento del danno, vertendosi in ipotesi di atti compiuti "iure imperii" che, in quanto espressione di un potere pubblicistico autoritativo, sono immediatamente lesivi della posizione giuridica di interesse legittimo della società originariamente autorizzata. (Principio affermato in una controversia relativa alla revoca dell'autorizzazione alla esecuzione di lavori edilizi di ristrutturazione emessa dall'ASTRAL - Azienda Strade Lazio s.p.a., nell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in tema di vigilanza della rete viaria regionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 20/05/2002 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)