diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6367 del 30/03/2015 (Rv. 635092 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Lavoro pubblico negli enti locali - Incarico dirigenziale - Revoca - Applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635092-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 52, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittimo l'atto di revoca dell'incarico di responsabile dell'area contabile di un comune, conferito a seguito dell'accorpamento di diverse aree di servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)