diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7301 del 24/07/1998 (Rv. 517481 - 01)

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE | Procedimento ex legge n. 607 del 1966 - Fasi - Necessaria ed eventuale - Fase di cognizione sommaria, di competenza funzionale del Pretore - Fase ordinaria conseguente all'impugnazione del provvedimento di quest'ultimo - Competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale.
Stato
decisa il 1998-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517481-01

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE

Per la procedura di affrancazione delle enfiteusi e delle prestazioni fondiarie perpetue, la legge 22 luglio 1966, n. 607 prevede due distinte fasi di giudizio: la prima, a carattere sommario, rimessa alla competenza funzionale del pretore, è destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto; la seconda - che è eventuale, avendo luogo ove le parti interessate propongano opposizione avverso il provvedimento pretorile - è affidata alla sezione specializzata agraria del tribunale e viene decisa con sentenza sia nel caso in cui l'ordinanza del Pretore contenga una deliberazione di merito (di accoglimento o di rigetto dell'istanza di affrancazione), sia che si esaurisca in una pronunzia di carattere meramente processuale di non luogo a provvedere per ragioni di diritto o di competenza, giacche anche in quest'ultimo caso il provvedimento del Pretore ha, pur sempre, carattere interlocutorio e non definitivo, di ordinanza, che pone termine ed esaurisce la fase sommaria della procedura, passibile di impugnazione(ex art. 5, quinto comma, della legge n. 607 del 1966) davanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale in sede di cognizione piena per il riesame della questione (sostanziale e processuale) già risolta in via di semplice delibazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)