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Sez. 3, Sentenza n. 3039 del 30/03/1999 (Rv. 524735 - 01)

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fase sommaria di competenza del pretore - Fase eventuale a cognizione piena - Competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524735-01

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di affrancazione del fondo enfiteutico è un procedimento sommario che, al pari del procedimento per ingiunzione, si articola in due distinte fasi: l'una sommaria di competenza del pretore destinata a concludersi - all'esito di una cognizione generalmente su base documentale - con ordinanza; l'altra eventuale, a cognizione piena, attribuita alla competenza della sezione specializzata agraria del tribunale, introdotta a seguito di opposizione avverso il provvedimento pretorile (tanto di rito che di merito, sia positivo che negativo) o in via autonoma, attraverso la riproposizione dell'istanza di affrancazione respinta dal pretore, nella quale sono riesaminate le questioni risolte da questi in via di delibazione sommaria e che si conclude con sentenza; pertanto, mentre l'ordinanza positiva di affrancazione se non opposta nei termini diviene definitiva, l'ordinanza negativa non opposta è inidonea, sia in ragione della riproponibilità della domanda sia della natura sommaria della cognizione pretorile, ad acquistare autorità di cosa giudicata. (le pronunce indicate come conformi si riferiscono alla prima parte della massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)