diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4048 del 01/03/2016 (Rv. 638807 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera d'ingegno - Risarcimento del danno da illecita utilizzazione altrui - Quantificazione - Criteri - Fattispecie in materia di danno da contraffazione del marchio.
Stato
decisa il 2016-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638807-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva liquidato equitativamente il danno da contraffazione del marchio con riferimento ai profitti ottenuti dal contraffattore, in applicazione della presunzione, legittima ex art. 66, comma 2, del r.d. n. 929 del 1942, applicabile "ratione temporis", per la quale, in assenza di contraffazione, quei profitti sarebbero stati realizzati dal titolare del marchio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 66 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)