Sez. 1, Sentenza n. 6251 del 24/10/1983 (Rv. 431011 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO SUBITO DAL TITOLARE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI UN'OPERA DELL'INGEGNO - VALUTAZIONE EQUITATIVA - POTERI DEL GIUDICE - CRITERI.*
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO SUBITO DAL TITOLARE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI UN'OPERA DELL'INGEGNO - VALUTAZIONE EQUITATIVA - POTERI DEL GIUDICE - CRITERI.*
In tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurare quest'ultimo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore, occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)